Quali sono gli Adempimenti della sicurezza sul lavoro?
Se sei un datore di lavoro e vuoi scoprire tutto ciò che devi sapere per non incorrere in sanzioni civili o penali, sei nel posto giusto.
Devi sapere infatti che, affinchè tu possa essere a norma di Legge, devi intraprendere preventivamente una serie di azioni che tutelino i tuoi lavoratori.
Ma cosa devi fare nello specifico?
Scopriamolo insieme!
Sei un Datore di Lavoro e hai bisogno di un Avvocato esperto in Sicurezza Sul Lavoro?
I principali Adempimenti della Sicurezza sul Lavoro
Ai sensi del D.Lgs. 81/2008, il datore di lavoro, unitamente ad altre figure individuate dalla Legge (quali il dirigente, il preposto, il Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza ed il Responsabile del servizio di protezione e prevenzione), sono chiamati a rispondere, civilmente, penalmente ed anche a livello amministrativo, della concreta applicazione delle misure di sicurezza sul lavoro. Nei prossimi paragrafi riassumeremo tutti i principali adempimenti a carico del datore di lavoro
Le nomine
Uno dei principali adempimenti in della sicurezza del lavoro riguarda una serie di nomine obbligatorie che ora andiamo ad analizzare.
1) La nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione:
il RSPP ha una funzione consultiva e propositiva:
- rileva i fattori di rischio
- determina nello specifico i rischi presenti ed elabora un piano contenente le misure di sicurezza da applicare per la tutela dei lavoratori
- presenta i piani formativi ed informativi per l’addestramento del personale
- collabora con il datore di lavoro nella elaborazione dei dati riguardanti la descrizione degli impianti, i rischi presenti negli ambienti di lavoro, la presenza delle misure preventive e protettive e le relazioni provenienti dal medico competente, allo scopo di effettuare la valutazione dei rischi aziendali.
Per svolgere tali compiti, il RSPP:
- deve possedere capacità e requisiti adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro.
Della verifica di tali requisiti risponde il datore di lavoro, che ha l’onere di accertarsene e di darne la prova; - Per poter potere assumere la carica deve avere frequentato degli specifici corsi di formazione, la cui durata è variabile (da 16 a 48 ore) in base ai tipi di rischi che dovrà prevenire, dovrà inoltre frequentare degli specifici corsi di aggiornamento (con una periodicità almeno quinquennale e con una durata proporzionata, anche in questo, caso, ai rischi dell’attività aziendale);
- In determinate aziende il suo incarico può essere assunto direttamente dal datore di lavoro.
Questo avviene:- nelle aziende artigiane o industriali, con un massimo di 30 lavoratori;
- nelle aziende agricole o zootecniche, che occupano fino a 10 dipendenti; ittiche, con un limite di 20 lavoratori;
- in altri settori, fino a 200 dipendenti.
In ogni caso, anche per il datore di lavoro saranno validi gli obblighi di formazione e aggiornamento.
2) Nomina degli addetti antincendio
L’articolo 18 c. 1 lett. b) del D.Lgs.81/08 prevede che il datore di lavoro (o il dirigente) abbia l’obbligo di “designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza”.
Ai sensi dell’articolo 37 c. 9 del medesimo decreto, inoltre,“i lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico […]”.
Sul numero dei lavoratori da designare per tali compiti la normativa è vaga, deve essere un numero “adeguato” a garantire la presenza costante di una squadra di emergenza.
Occorrerà pertanto avere riguardo alla dimensione dell’azienda o dell’unità produttiva, al numero delle persone presenti sul luogo di lavoro, ma anche ai turni di lavoro.
E’ importante evidenziare che la designazione dei lavoratori incaricati, come più volte ribadito dalla Suprema Corte, deve essere effettiva e non meramente formale.
Ciò significa che gli addetti devono essere ben consapevoli del loro ruolo e preparati alle attività che dovranno svolgere.
3) Nomina degli addetti di primo soccorso
Anche in questo caso non è previsto un numero fisso, ma dovrà essere rapportato:
- al numero di lavoratori contemporaneamente presenti nel luogo di lavoro
- alla tipologia di rischio infortunistico
Inoltre dovrà essere sempre designato un sostituto, con pari competenze, per ogni lavoratore designato.
Gli addetti al primo soccorso devono essere formati con istruzione teorica e pratica per l’attuazione delle misure di primo intervento interno e per l’attivazione degli interventi di pronto soccorso (v.art. 3 d.m. Salute 388/2003).
La loro formazione dovrà essere tenuta da personale medico, che dovrà prepararli ad affrontare i rischi specifici dell’attività aziendale in cui sono inseriti.
4) Nomina del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. 81/2008 la nomina di un RLS è obbligatoria in ogni azienda, indipendentemente dal numero dei lavoratori, la sua designazione avviene, normalmente ma non obbligatoriamente:
- da parte dei lavoratori direttamente al loro interno (nelle aziende con 15 dipendenti o meno) oppure
- nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda (nelle aziende che occupano più di 15 dipendenti).
Il RLS è la figura istituzionale di rappresentanza dei lavoratori alla quale sono riconosciuti, per via legislativa, diritti di formazione, informazione e consultazione nell’ambito dei processi decisionali aziendali nel campo della prevenzione e protezione sul lavoro.
Nonostante il RLS sia storicamente e tradizionalmente un rappresentante dei lavoratori, l’obbligo del datore di lavoro non si limita a garantirne e favorirne l’operato, in quanto, nell’ipotesi in cui i lavoratori non provvedano alla sua designazione, permarrebbe l’obbligo a suo carico di nominarne uno, anche esternamente all’azienda.
5) Nomina del medico competente
Ai sensi dell’art. 2 co. 1 del D.Lgs. 81/2008, il medico competente è designato dal datore di lavoro, che dovrà garantirne il possesso delle competenze specifiche in base al rischio tipico dell’attività aziendale.
In particolare, il medico competente:
- dovrà effettuare visite mediche ed accertamenti periodici (differenti in base all’attività aziendale) volti a valutare l’idoneità dei lavoratori alle mansioni loro assegnate
- avrà una funzione di consulenza del datore di lavoro
- dovrà predisporre ed attuare le misure di sicurezza necessarie a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori
- dovrà sottoscrivere i documenti relativi alla sicurezza, ovvero il DVR (documento di valutazione dei rischi), il DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi interferenziali) ed il POS (piano operativo per la sicurezza).
La nomina del “medico competente” (c.d. Medico del Lavoro) è obbligatoria nelle aziende:
- esposte a rischio chimico, rischio rumore e vibrazioni;
- nelle aziende in cui è prevista la movimentazione manuale dei carichi;
- quando i lavoratori sono esposti ad agenti pericolosi in genere (amianto, piombo, radiazioni);
- in presenza di videoterminalisti che trascorrono più di 20 ore al computer;
- nelle aziende che effettuano il lavoro notturno;
- in presenza di lavoro nei cassoni ad aria compressa o in ambienti confinati;
- in presenza di lavoro su impianti ad alta tensione.
Valutazione dei rischi e redazione del DVR e/o DUVRI.
Valutazione del rischio e redazione del Documento di Valutazione dei Rischi
In aggiunta alle varie nomine sopra elencate, un altro dovere del datore di lavoro (che abbia anche solo un dipendente) è quello che riguarda l’individuazione e la valutazione di tutti i rischi connessi e correlati all’attività aziendale e, conseguentemente la redazione del DVR (e in certi casi del DUVRI).
Il DVR deve contenere:
- una valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in base all’attività svolta, nonché una relazione esaustiva che descriva i criteri adottati per tale valutazione
- la scelta delle misure di prevenzione e protezione adottate per ridurre o eliminare (ove possibile) il rischio, sia come misure di prevenzione collettiva che come dispositivi di protezione individuale
- il piano programmatico mer migliorare progressivamente nel tempo la sicurezza sul lavoro, questa valutazione dovrà periodicamente essere rivista indicando lo stato di avanzamento del programma di miglioramento rispetto alle previsioni iniziali.
In alcuni casi il DVR non è sufficiente e l’azienda deve produrre il DUVRI.
Il DUVRI è un documento obbligatorio solo per le aziende che si avvalgono di attività lavorativa affidata a terzi:
- lavoro interinale
- appalto o subappalto
- contratti d’opera o di somministrazione
Lo scopo del DUVRI, infatti, è la valutazione e la prevenzione dei rischi aggiuntivi derivanti dalle interferenze lavorative tra diverse attività.
In base alla dimensione dell’azienda ed alla tipologia di attività, potranno essere imposti anche altri documenti quali:
- il POS (Piano Operativo di Sicurezza)
- il piano di emergenza e di evacuazione
- una valutazione vibrometrica
- un’indagine fonometrica
- una valutazione del rischio chimico…
Formazione
Formazione e informazione dei lavoratori, dei RLS nonché dei dirigenti e dei preposti
L’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 impone al Datore di Lavoro di formare adeguatamente ciascun lavoratore, in materia di salute e di sicurezza sul lavoro.
La formazione deve avvenire, in particolare:
- al momento dell’assunzione del lavoratore (fino ad un massimo di 60 giorni dall’assunzione)
- nel momento in cui vengono cambiate le mansioni del lavoratore
- nel momento in cui vengano introdotti nuovi macchinari o nuove tecnologie.
La formazione deve vertere, necessariamente, sui seguenti argomenti:
- significato dei concetti chiave della sicurezza (rischio, danno, prevenzione, protezione)
- organizzazione del sistema di prevenzione aziendale;
- diritti e doveri dei vari soggetti aziendali;
- fattori di rischio correlati alle mansioni, possibili danni e opportune misure e procedure di prevenzione e protezione tipiche del settore di appartenenza cui l’azienda appartiene;
A tenere i corsi di formazione, naturalmente, dovranno essere soggetti dotati di competenze nello specifico settore, potrà anche trattarsi dello stesso Datore di Lavoro, se dispone delle necessarie competenze (è richiesto comunque almeno il possesso del diploma di scuola media secondaria di secondo grado).
La durata dei corsi e la periodicità dell’aggiornamento variano a seconda del tipo di attività e del rischio ad esse connesso (8 ore per le attività a basso rischio, 12 per quelle a rischio medio e 16 per le attività ad alto rischio).
Come già anticipato, dovranno seguire dei corsi di formazione specifici sia i RLS sia i dirigenti ed i preposti.
Ora che conosci tutti gli Adempimenti della Sicurezza sul lavoro che devi attuare, non ti resta che iniziare a metterti all’opera!