La Responsabilità del Coordinatore per la sicurezza nei cantieri edili

Una recentissima Sentenza della Suprema Corte (Cassazione Penale, Sez. 3, 12 aprile 2021, n. 13471) ha avuto modo di ribadire i confine della responsabilità del Coordinatore per la Sicurezza (nel caso di specie con riguardo ad un cantiere edile per lavori appaltati dal Comune).

La tesi difensiva si sostanziava nell’affermare che il Coordinatore per la Sicurezza avesse impartito all’impresa esecutrice dei lavori tutte le necessarie prescrizioni al fine di garantire il rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e che non poteva essergli addebitato il mancato rispetto di tali prescrizioni da parte dell’impresa, nel corso del concreto svolgimento dei lavori.

Sosteneva, infatti, la difesa che non rientrasse nei compiti del Coordinatore per la Sicurezza il sovraintendere, momento per momento, alla corretta applicazione delle prescrizioni da lui impartite, avendo solamente il compito di  assicurare la sicurezza del cantiere per i cosiddetti rischi generici, relativi alle fonti di pericolo riconducibili all’ambiente di lavoro, al modo in cui sono organizzate le attività, alle procedure lavorative ed alla eventuale convergenza di più imprese sul medesimo cantiere.

Tale tesi, tuttavia, veniva smentita dalla Cassazione, la quale riaffermava il principio di diritto secondo cui: “l’art. 92, comma 1, lettera a), del dlgs n. 81 del 2008, specifica che fra i compiti del coordinatore della sicurezza per l’esecuzione dei lavori vi è quello di verificare l’applicazione da parte delle imprese esecutrici delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano della sicurezza e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; tale verifica non deve essere eseguita solo attraverso un’opera di coordinamento ma anche attraverso un’opera di materiale controllo dell’operato svolto dalle imprese esecutrici“.

Alla luce di tale principio, la Cassazione escludeva categoricamente che i compiti del Coordinatore per la Sicurezza si fossero esauriti una volta impartite alle imprese esecutrici dei lavori le istruzioni in materia di sicurezza del cantieri, lo stesso, infatti, avrebbe dovuto compiere anche un’opera di controllo dell’effettivo rispetto di tali prescrizioni, disponendo, nel caso in cui il rispetto di esse non fosse stato assicurato, la sospensione dei lavori.

Avv. Matteo Sacchi

Avvocato esperto in diritto penale d’impresa, in particolare sugli infortuni e sulla tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro.
Sono un Avvocato del foro di Milano e mi occupo principalmente di sicurezza sui luoghi di lavoro. Aiuto gli imprenditori a risolvere i loro problemi penali riguardanti l’infortunio di un loro dipendente.