Una dei casi più frequenti di responsabilità penale derivante da violazioni delle norme sulla sicurezza sul lavoro, si verifica quando un macchinario viene ritenuto, a posteriori, inidoneo a prevenire il sinistro che si è concretizzato.
In tali casi, di cui mi sono occupato in numerose occasioni, una delle problematiche che emerge immediatamente è data dalla concorrenza simultanea della responsabilità del datore di lavoro e del costruttore (o fornitore) del macchinario ritenuto inidoneo.
E’ intervenuta recentemente sul punto la Suprema Corte, ribadendo peraltro un consolidato orientamento, con la Sentenza n. 5794 del 15 febbraio 2021, affermando che “che la eventuale responsabilità del costruttore, nel caso in cui l’evento dannoso sia provocato dall’inosservanza delle cautele infortunistiche nella progettazione e fabbricazione della macchina, non esclude la responsabilità del datore di lavoro che il macchinario impieghi, gravando su quest’ultimo l’obbligo di eliminare le fonti di pericolo per i lavoratori dipendenti che debbano utilizzare la predetta macchina e di adottare nell’impresa tutti i più moderni strumenti che la tecnologia offre per garantire la sicurezza dei lavoratori; a detta regola può farsi eccezione nella sola ipotesi in cui l’accertamento di un elemento di pericolo nella macchina o di un vizio di progettazione o di costruzione di questa sia reso impossibile per le speciali caratteristiche della macchina o del vizio, impeditive di apprezzarne la sussistenza con l’ordinaria diligenza“.
Per evitare di incorrere in responsabilità penali, pertanto, il datore di lavoro dovrà sottoporre il macchinario in uso a costanti ed accurate verifiche, volte ad escludere la sussistenza di pericoli per l’utilizzatore, adottando, nel caso, ogni necessaria modifica del macchinario per renderlo idoneo all’uso in conformità del grado di tecnologia corrente e delle norme cautelari in materia di sicurezza sul lavoro.
Sono fatti salvi i casi di “vizio occulto”, ovvero di impossibilità materiale di verificare il difetto del macchinario da parte del datore di lavoro (per le proprietà del macchinario stesso), prima che il sinistro si verifichi.
Interessante osservare che, nel caso in questione, il macchinario (una macchina “Ispezionatrice/ Arrotolatrice/Misuratrice di tessuto”), pur essendo in uso sul mercato da oltre vent’anni, era stata ritenuta priva dei necessari dispositivi volti ad impedire il rischio di i rischi meccanici (nello specifico, rischi di trascinamento ed intrappolamento) dovuti agli elementi mobili della macchina (rulli) ed al materiale di processo in corso di avvolgimento).
Sul punto la Corte ha ribadito che né l’uso protratto nel tempo né l’assenza di precedenti contestazione, anche nel corso di ispezioni dell’ASL, non esentano dall’obbligo di adottare ogni necessaria misure atta a prevenire il rischio di sinistri sul lavoro.
Nel caso concreto, peraltro, le disposizioni di cui all’allegato V del D.Lgs. 81/08, ai punti 6 e 11 stabiliscono espressamente, che “Se gli elementi mobili di un’attrezzatura di lavoro presentano rischi di contatto meccanico che possono causare incidenti, essi devono essere dotati di protezioni o di sistemi protettivi che impediscano l’accesso alle zone pericolose o che arrestino i movimenti pericolosi prima che sia possibile accedere alle zone in questione“.