La responsabilità penale del datore di lavoro in conseguenza del COVID 19

In questi due lunghi anni di pandemia, che hanno già colpito duramente le imprese dal punto di vista economico e produttivo, un tema che è sorto sin dall’inizio è l’eventuale responsabilità penale del datore di lavoro per la malattia da Covid 19 contratta dal dipendente.

Al riguardo è palese che l’art. 2087 c.c., nell’imporre al datore di lavoro di adottare tutte le misure rese necessarie (secondo le particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, per tutela l’integrità fisica del lavoratore, certamente può applicarsi anche ai casi di contagio da Covid 19, le problematiche, semmai, riguardano i limiti di tale responsabilità e l’onere della prova.

Un primo intervento del legislatore al riguardo è avvenuto con l’introduzione dell’art. 42 co. 2 della Legge n. 27/2020 (Legge di conversione del D.L. 18/2020), il quale ha imposto ai medici di effettuare la comunicazione di “infortunio sul lavoro” all’Inail in ogni caso di accertata infezione da Coronavirus in occasione di lavoro.

Tale disposizione ha portato non poca preoccupazione nel mondo delle imprese, facendo temere che ad ogni accertata infezione da Covid 19 fosse correlata una responsabilità penale (per lesione grave e eventualmente per omicidio) dal datore di lavoro, in realtà, com’è ovvio, non vi è alcun automatismo al riguardo.

A chiarire i limiti e le finalità dell’art. 42 co. 2 L. 27/2020 è intervenuta anche la circolare INAIL n. 22 del 20 maggio 2020 (https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-circolare-inail-n-22-del-20-maggio-2020.pdf) che ha chiarito come il riconoscimento dell’origine professionale del contagio non ha alcuna correlazione con i profili di responsabilità civile e penale del datore di lavoro nel contagio medesimo, che è ipotizzabile solo in caso di violazione della legge o di obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecniche, che nel caso dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 si possono rinvenire nei protocolli e nelle linee guida governativi e regionali di cui all’articolo 1, comma 14 del d.l. 16 maggio 2020, n.33.

Un ulteriore intervento chiarificatore (che pure ha suscitato notevoli polemiche) è avvenuto con l’art. 29-bis inserito nel D.L. n. 23/2020 in sede di conversione nella legge 5 giugno 2020, n. 40, da molti impropriamente considerato uno “Scudo penale” a tutela delle imprese.

In verità tale articolo si limita a precisare che i datori di lavoro che adottano le misure prescritte nei protocolli, nelle linee guida e negli accordi sindacali, con ciò stesso adempiono all’art. 2087 del codice civile, e, cioè, all’obbligo generico di adottare misure non specificamente previste dalla legge, ma suggerite da conoscenze sperimentali e tecniche.

Ben lungi dal costituire una sorta di causa generale di esclusione dalla responsabilità, tale articolo ha precisato che può incorrere nella responsabilità penale per la malattia da Covid 19 contratta dal dipendente il datore di lavoro che non adotti tutte le misure previste dai protocolli, dalle linee guida e dagli accordi sindacali in materia, ammesso naturalmente che la malattia sia correlata a tali omissioni (essendo sempre necessario un nesso di causalità tra la condotta omissiva e l’evento).

In ogni caso, come opportunamente precisato dalla dottrina, anche il datore di lavoro che adempia a tutti gli obblighi indicati dalle linee guida, dai protocolli e dagli accordi sindacali può comunque incorrere nella responsabilità per la causazione della malattia, qualora la stessa sia riconducibile ad altre violazioni, quali le misure specifiche indicate dal D.Lgs. 81/2008.

Da ultimo si precisa che, oltre alla responsabilità nei confronti dei lavoratori, come sempre l’imprenditore può rispondere anche per la malattia da Covid 19 contratta da terzi a causa dell’omessa adozione delle misure di prevenzione (ad esempio gli ospiti di una casa di riposo, i pazienti di un ospedale, i clienti di un ristorante…).

Avv. Matteo Sacchi

Avvocato esperto in diritto penale d’impresa, in particolare sugli infortuni e sulla tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro.
Sono un Avvocato del foro di Milano e mi occupo principalmente di sicurezza sui luoghi di lavoro. Aiuto gli imprenditori a risolvere i loro problemi penali riguardanti l’infortunio di un loro dipendente.