Legge 626 sulla Sicurezza sul Lavoro

Nel 1994  entra in vigore la famosa Legge 626 sulla Sicurezza sul lavoro, una delle normative più importanti riguardante la sicurezza sul lavoro.

La Legge 626 aveva come obiettivo quello di conformare l’Italia in materia di sicurezza sul lavoro agli altri paesi europei. Tale legge ha introdotto elementi importanti, tra cui:

  • la figura dell’RSPP
  • la figura dell’RLS
  • il Servizio di Prevenzione e Protezione.

La Legge 626 è rimasta in vigore per 13 anni, fino a quando nel 2007, a seguito dell’approvazione della delega 123, la Legge 626 è stata sostituita dal Decreto Legislativo 81

Vediamo insieme quali sono i stati i cambiamenti.

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La Legge 626/1994 sulla Sicurezza sul Lavoro

Il primo tentativo di codificare le norme in materia di sicurezza sul lavoro risale al 1994, quando, con il D.Lgs. n. 626 del 19 settembre, veniva, per la prima volta, disciplinata l’intera materia della sicurezza sul lavoro in un unico testo.

Tale Decreto, inoltre, recepiva le Direttive europee nn. 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, adeguando finalmente la legislazione italiana a quella comunitaria.

Le principali novità di questo Decreto (in gran parte accolte e sviluppate dalla normativa attuale),sono rappresentate da:

  • una gestione partecipata della sicurezza (con individuazione di nuove figure di responsabili)
  • un particolare rilievo dato alla formazione ed informazione dei lavoratori per la prevenzione degli infortuni.

Dalla Legge 626/1994 sulla Sicurezza sul Lavoro al D.Lgs. 81/2008

Nel 2008, in seguito all’approvazione del Ministro del Lavoro e dei sindacati Cgil, Cisl e Uil, entra in vigore il Decreto Legislativo 81.

Nei prossimi paragrafi andiamo a riassumere quelli che sono stati i cambiamenti più importanti rispetto alla precedente Legge 626 sulla sicurezza sul lavoro.

Ambito di applicazione

La prima differenza è l’ambito di applicazione più ampio.
Il D.Lgs. 626, infatti, anche se all’art. 1 proclamava l’applicazione della normativa a tutti gli ambiti di lavoro, pubblici e privati, in realtà non si applicava nei riguardi:

  • dei lavoratori a domicilio
  • dei lavoratori con rapporto contrattuale privato di portierato
  • dei lavoratori addetti a servizi domestici e familiari
  • dei lavoratori autonomi
  • dei soci di società che non prestano attività lavorativa nella stessa e dei volontari

Tutti questi ambiti sono invece ora espressamente compresi nella disciplina del D.Lgs. 81/2008.

Novità in ambito penale

Per quanto riguarda la responsabilità penale dei datori di lavoro abbiamo tre principali novità.

1) Introduzione di sanzioni penali per violazioni di norme esistenti già nel D.Lgs. 626/1994 ma che erano prive di sanzioni o prevedevano sanzioni solo amministrative.

2) Una disciplina formale e analitica della “delega di funzioni” (che prevede l’accettazione scritta da parte del delegato e non esonera comunque il delegante dall’obbligo di vigilanza) e l’introduzione di specifici obblighi formativi e di aggiornamento per i preposti (che quindi passano nell’area dei lavoratori).

3) Viene prevista espressamente la possibilità di costituzione come parti civili delle organizzazioni sindacali e delle associazioni dei familiari delle vittime.

È importante rilevare che molte delle norme previste dal D.Lgs. 626/1994 sono state recepite dall’attuale normativa del D.Lgs. 81/2008, che pure ha formalmente abrogato il precedente decreto, tanto che la Suprema Corte, in alcuni processi penali in cui era stata contestata all’imputato la violazione di norme del precedente decreto, ha avuto modo di affermare: “in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro, sussiste continuità normativa tra il D. Lgs. n. 626 del 1994, art. 4 (concernente gli obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto) – ancorché formalmente abrogato dal D. Lgs. n. 81 del 2008, art. 304 (Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) – e la vigente normativa antinfortunistica, considerato che il contenuto delle predette disposizioni risulta recepito dal D. Lgs. n. 81 del 2008, artt. 28 e 29, in relazione ai rischi aziendali ed alle modalità di effettuazione della relativa valutazione, disposizioni che tutelano penalmente le predette cautele antinfortunistiche (cass. Sez. 4, Sentenza n. 42018 del 12/10/2011 Ud. dep. 15/11/2011 Rv.251932; cfr. anche Sez. 3, Sentenza n. 23968 del 03/03/2011 Ud. dep. 15/06/2011 Rv. 250375)”

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Avv. Matteo Sacchi

Avvocato esperto in diritto penale d’impresa, in particolare sugli infortuni e sulla tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro.
Sono un Avvocato del foro di Milano e mi occupo principalmente di sicurezza sui luoghi di lavoro. Aiuto gli imprenditori a risolvere i loro problemi penali riguardanti l’infortunio di un loro dipendente.