Responsabilità penale del datore di lavoro

Che cosa si intende per Responsabilità Penale del datore di lavoro?

Nell’ultimo decennio la Responsabilità Penale derivante dall’esercizio dell’impresa ha conosciuto un continuo ampliamento, a tal punto da rendere sempre più rischioso l’esercizio dell’attività economica anche da parte del datore di lavoro più scrupoloso.

Sei un Datore di Lavoro e vuoi conoscere la tua Responsabilità Penale nei confronti dei lavoratori?

La responsabilità penale nell’esercizio dell’attività di impresa può presentarsi sotto diverse forme.

Analizziamole meglio nel dettaglio.

Responsabilità penale derivante da infortuni sul lavoro

Il campo degli infortuni sul lavoro è sicuramente quello in cui la responsabilità penale del datore di lavoro viene in gioco con maggiore frequenza.

La responsabilità penale del datore di lavoro, in questo ambito, trova la sua fonte primaria nell’art. 2087 c.c.

Questo articolo obbliga infatti il datore di lavoro a tutelare l’integrità fisica del prestatore di lavoro (dipendente ma anche socio di una cooperativa).

Per rispettare questa norma il datore di lavoro è tenuto ad adottare tutte le misure di sicurezza (in particolare quelle stabilite dal D.Lgs. 81/2008) necessarie per prevenire il verificarsi dell’evento infortunistico.

Nel caso in cui il datore di lavoro non rispetti tali misure di sicurezza verrà ritenuto il responsabile delle lesioni o della morte del lavoratore.

In particolare è ritenuto responsabile quando si verificano le seguenti circostanze:

A) EVENTO: si verifica un infortunio correlato all’attività lavorativa (non necessariamente durante lo svolgimento del compito affidato al lavoratori, ma in ogni caso di un infortunio che deriva da un rischio ricollegabile all’attività di lavoro);

B) ELEMENTO SOGGETTIVO: l’infortunio è dovuto ad una colpa specifica del datore di lavoro, e pertanto all’inosservanza di una determinata regola cautelare (dettata da una norma di Legge, ma anche dall’esperienza o dalla tecnica) volta a prevenire l’evento che si è verificato;

C) NESSO DI CAUSALITA’: l’infortunio è la concretizzazione del pericolo preso in considerazione dalla norma cautelare.

In altri termini: “l’evento lesivo rientri nella classe di eventi alla cui prevenzione era destinata la norma cautelare. Si evidenzia così la cd. causalità della colpa e cioè il principio secondo cui il mancato rispetto della regola cautelare di comportamento da parte di uno dei soggetti coinvolti in una fattispecie colposa non è di per sé sufficiente per affermare la responsabilità di questo per l’evento dannoso verificatosi, se non si dimostri l’esistenza in concreto del nesso causale tra la condotta violatrice e l’evento” (v. Cass. pen., Sez. IV, Sent. 1 ottobre 2020, n. 27242).

In tutti i questi casi in cui è riscontrata una responsabilità penale, il datore di lavorosarà tenuto a rispondere per lesioni colpose ex art. 590 co. 1 e 3 c.p.

Ciò comporta a seconda dei casi:

Nel caso di lesioni gravissime la reclusione va da uno a tre anni e nel caso di omicidio colposo( ex art. 589 co. 2 c.p  ) da due a sette anni.

In entrambi i casi una delle conseguenze della condanna per tali reati è l’obbligo di risarcimento del danno nei confronti del lavoratore e di rimborso all’INAIL dell’eventuale rendita da invalidità (capitalizzata in base all’aspettativa di vita del lavoratore), con un onere pecuniario che può raggiungere cifre estremamente elevate.

Un tuo lavoratore si è infortunato sul lavoro e vuoi sapere qual è la tua Responsabilità?

Responsabilità derivante dalla violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro (a prescindere dal verificarsi di un infortunio)

Gli artt. 28 e 29 del decreto 81/2008 impongono al datore di lavoro di procedere preventivamente all’individuazione e alla valutazione di tutti i rischi aziendali.

Questa operazione è necessaria per la redazione di un documento (il documento di valutazione) in cui sono descritte tutte le misure di prevenzione che devono adottarsi sulla scorta della valutazione effettuata.

Gli artt. 36 e 37 del decreto impongono inoltre di fornire ai lavoratori una preventiva e adeguata formazione ed informazione su tutti i rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro connessi all’attività dell’impresa.

Il D.Lgs. 81/2008, quindi, stabilisce una serie di sanzioni penali direttamente connesse alla violazione degli obblighi previsti dal medesimo testo per garantire la sicurezza sul lavoro.

Tali sanzioni variano in gravità sia a seconda della posizione ricoperta dal responsabile all’interno dell’impresa, sia in base all’attività produttiva svolta dall’azienda stessa.

In via meramente esemplificativa, viene sanzionata penalmente la scorretta formazione del documento di valutazione dei rischi, la mancata nomina del responsabile della sicurezza, la violazione degli obblighi di formazione ed informazione dei lavoratori.

Sei un Datore di Lavoro e vuoi attivarti per non incorrere in sanzioni penali?

Responsabilità dell’impresa derivante dalle violazioni delle norme in materia di sicurezza sul lavoro

Il D.Lgs. 231/2001 prevede espressamente che “l’ente è responsabile dal punto di vista amministrativo per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da apicali o da persone sottoposte alla direzione di un apicale”.

La responsabilità dell’impresa, quindi, si affianca a quella della persona fisica e viene sottoposta sia a sanzioni pecuniarie molto elevate, sia ad ulteriori eventuali misure afflittive, quali (ex art. 9 co. 2 D.Lgs. 231/01):

-la chiusura anche temporanea dello stabilimento o della sede commerciale;

– la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla     commissione dell’illecito;

– la interdizione anche temporanea dall’esercizio dell’attività ed eventuale nomina

di altro soggetto per l’esercizio vicario della medesima quando la prosecuzione dell’attività è necessaria per evitare pregiudizi ai terzi;

– il divieto anche temporaneo di contrattare con la pubblica amministrazione;

– l’esclusione temporanea da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, ed eventuale revoca di quelli già concessi;

– il divieto anche temporaneo di pubblicizzare beni e servizi;

– la pubblicazione della sentenza.

Responsabilità per reati economici e finanziari

Una tipica forma di responsabilità dell’imprenditore è quella derivante dalla violazione delle norme del mercato finanziario (ad esempio l’aggiotaggio e l’insider trading, manovre speculative, riciclaggio…) e, con particolare riguardo al datore di lavoro alle violazioni in materia di evasione fiscale (ex Dlgs 74 del 2000 e ss. Modifiche) ed al mancato versamento dei contributi.

Per quanto attiene al mancato versamento dei contributi maturati dai lavoratori, si segnala, in particolare, che in base al d.lgs. n. 8/2016, in vigore dal 6 febbraio 2016, il reato di omesso versamento dei contributi previdenziali è stato depenalizzato per i versamenti di importo inferiore a euro 10.000 annui.

Per quanto riguarda la responsabilità penale in campo fiscale, la Legge vigente (v. Dlgs 74 del 2000, con le modifiche apportate dal DL 138 del 2011 e dal Dlgs. n. 158/2015), anche in questo caso si stabiliscono delle soglie di rilevanza penale del fatto, che variano a seconda dell’elemento soggettivo della condotta (intento fraudolento o meno delle false dichiarazioni) e della tipologia della condotta stessa (false dichiarazioni o omesse dichiarazioni ad esempio).

Con questo articolo abbiamo quindi chiarito qual è la Responsabilità Penale del datore di lavoro. Essere consapevole di tali aspetti  infatti è fondamentale per attivarsi ed evitare di incorrere in sanzioni.

Sei un Datore di Lavoro e vuoi conoscere la tua Responsabilità Penale nei confronti dei lavoratori?